Comune Italia > lavoro > La pensione privilegiata: ecco chi può richiederla

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

La pensione privilegiata, o di privilegio, è un trattamento economico previsto dall’Inps a favore di una categoria specifica di lavoratori: coloro che sono divenuti inabili al lavoro per cause di servizio. La normativa è stata parzialmente modificata il 6 dicembre 2011 a seguito della riforma Monti Fornero, che ha equiparato per molti aspetti la disciplina vigente per i dipendenti pubblici e privati, le quali prima presentavano delle differenze sostanziali.

Ad oggi, possono chiedere la pensione privilegiata sia i dipendenti privati che alcune categorie di dipendenti pubblici, alle condizioni che ora vedremo. Mentre prima però ai dipendenti pubblici era dedicata la normativa sull’equo indennizzo e sul riconoscimento della causa di servizio, ad oggi solo le seguenti categorie di lavoratori del settore pubblico possono accedere alla pensione privilegiata:

  • • Forze armate, quindi militari dell’Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  • • Arma dei Carabinieri
  • • Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e del pubblico soccorso;
  • • Forze di polizia o dell’ordinamento civile.

Rimangono quindi esclusi i dipendenti civili, i quali hanno accesso all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il termine “privilegiata” si riferisce al fatto che, per accedere a tale trattamento pensionistico, non occorra rispettare dei requisiti né contributi né di anzianità. Vediamo quindi di capire meglio a quali condizioni e come accedere a tale trattamento previdenziale.

La pensioni di privilegio: cos’è e chi ne ha diritto

L’infermità o inabilità al lavoro

Requisito fondamentale per poter accedere alla pensione privilegiata è l’accertamento dell’infermità e della sua causa scatenante, ovvero la causa di servizio: il soggetto deve essere stato dichiarato inabile al lavoro a causa, o concausa, dell’attività lavorativa prestata. A titolo di esempio, la malattia causata dall'attività lavorativa include le malattie correlate all’amianto, dall'uranio impoverito, dalle onde ionizzanti e altri materiali considerati causa di malattie gravi.

Tra i requisiti infatti che consentono il diritto alla pensione privilegiata ci sono infatti:

  • • Il relativo accertamento clinico, che viene svolto dal CMO;
  • • L'accertamento del nesso causale tra l’attività lavorativa e l’invalidità.

L'accertamento clinico del CMO prevede una valutazione diagnostica, da cui risulti:

  • • la data in cui l’inabilità è diventata nota
  • • la categoria dell'infermità
  • • il parere sulla idoneità a prestare il servizio
  • • il numero di annualità in base alla tabella B
  • • la misura in cui l'infermità è stata causata dal servizio
  • • il numero di anni per cui l’assegno viene previsto, nel caso in cui la patologia potrebbe essere migliorabile.

Modalità di versamento e importo della pensione privilegiata

A seconda della situazione concreta in cui si trova il lavoratore, la pensione di privilegio può essere versata secondo due modalità principali, che variano per i dipendenti privati e per i militari.

Iniziando dalla categoria dei privati, le possibilità sono due:

  • • Con un assegno privilegiato di invalidità, laddove l’infermità comporti una privazione della capacità lavorativa superiore ai ⅔;
  • • Una pensione privilegiata di inabilità dell’Inps, nel caso in cui la situazione in cui versi il lavoratore sia più grave in quanto risulti provato totalmente della sua capacità lavorativa.

Per quanto riguarda invece i militari, troviamo due diverse modalità di corresponsione della pensione:

  • • Il versamento di un trattamento pensionistico, se la gravità del danno è tale da escludere ogni tipo di miglioramento;
  • L'assegno rinnovabile, nell'ipotesi in cui il danno sia suscettibile di un miglioramento futuro.

Se il danno non ha provocato l’impossibilità al lavoro, i dipendenti pubblici hanno diritto o alla pensione privata ordinaria o a quella tabellare, sempre a seconda del danno arrecato al lavoratore.

Per quanto riguarda l'ammontare della prestazione occorre distinguere in base alla tabella relativa che prevede:

  • • Il 100% all’importo della base pensionabile, per l’infermità di 1° livello;
  • • Una percentuale che va a scalare fino al 90%, 80%, 70%, 60% e così via nel caso di infermità di livello 2°, 3°, 4° e 5°.

Nel caso in cui il dipendente abbia raggiunto il livello di età pensionabile, la pensione privilegiata viene aumentata del 10%.

Per quanto riguarda il discorso del cumulo, i trattamenti con assegno sono cumulabili con i redditi da lavoro, oltre al cumulo nel caso di coesistenza con altre malattie o infermità e il relativo assegno di cumulo.

La rivalutazione della domanda

Nel caso di aggravamento delle condizioni della malattia, salvo le ipotesi in cui sia stato previsto un assegno rinnovabile o un assegno privilegiato, per i quali l'aggiornamento viene disposto d'ufficio, il soggetto interessato può promuovere un ‘istanza per ottenere:

  • • Un aumento della pensione, laddove la sua invalidità sia già stata riconosciuta;
  • • La dichiarazione del diritto alla pensione, che andrebbe a sostituire il precedente trattamento tramite assegno.

La richiesta per la dichiarazione dell'aggravio non può essere proposta per oltre due volte per la stessa infermità. Tuttavia, la domanda è proponibile ulteriormente solo dopo trascorsi 10 anni.

In caso di rigetto della domanda per l’ottenimento della pensione privilegiata, è possibile proporre un ricorso alla Corte dei Conti, che provvederà a disporre eventuali accertamenti se necessario.

La pensione privilegiata diretta e indiretta

Il trattamento pensionistico o dell’assegno può essere previsto non solo a favore del diretto interessato ma anche dei suoi superstiti. Più nello specifico, la pensione può essere dichiarata a favore di:

  • • Figli, se minorenni o, se studenti, fino a 21 anni (limite che sale a 26 in caso di studenti universitari);
  • • Coniuge.

La domanda pensione privilegiata Inps

La domanda per la pensione privilegiata può essere proposta entro cinque anni dalla cessazione del servizio, nel caso in cui la malattia non sia stata dichiarata causata dall’attività lavorativa. Tale termine è innalzato a 10 anni in caso di morbo di Parkinson o altri tipi di malattie ad eziopatogenesi.

Per le malattie a lunga latenza, il termine di cinque anni decorre dalla manifestazione della malattia stessa.

Inoltre, la pensione privilegiata inizia a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta. Tuttavia, per richiedere la pensione fin dalla cessazione del rapporto lavorativo, è necessario proporre la domanda entro due anni dal termine del rapporto lavorativo stesso.

La proposizione della domanda può avvenire in due nodi:

  • L’avvio d’ufficio, nel caso in cui il rapporto lavorativo cessi a causa di malattia assoluta e permanente per causa di servizio;
  • L’avvio su domanda, che avviene tramite l’Inps.

Quando la domanda avviene tramite l’Inps, può essere proposta attraverso il portale online a condizione di essere in possesso dello SPID o della CIE. Ai fini dell'inoltro è necessario entrare nell’apposita sezione e caricare i due documenti relativi all'accertamento clinico da parte del CMO e del nesso di causalità. Diversamente potrà essere contattato il numero verde di assistenza dell’Inps.

I tempi non dovrebbero superare i 30 giorni salvo casi specifici.

La domanda è gratuita ma, nel caso in cui ci si affidi ai Patronati, potrebbe essere previsto l’addebito di un costo per il servizio.