La pensione privilegiata, o di privilegio, è un trattamento economico previsto dall’Inps a favore di una categoria specifica di lavoratori: coloro che sono divenuti inabili al lavoro per cause di servizio. La normativa è stata parzialmente modificata il 6 dicembre 2011 a seguito della riforma Monti Fornero, che ha equiparato per molti aspetti la disciplina vigente per i dipendenti pubblici e privati, le quali prima presentavano delle differenze sostanziali.
Ad oggi, possono chiedere la pensione privilegiata sia i dipendenti privati che alcune categorie di dipendenti pubblici, alle condizioni che ora vedremo. Mentre prima però ai dipendenti pubblici era dedicata la normativa sull’equo indennizzo e sul riconoscimento della causa di servizio, ad oggi solo le seguenti categorie di lavoratori del settore pubblico possono accedere alla pensione privilegiata:
Rimangono quindi esclusi i dipendenti civili, i quali hanno accesso all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Il termine “privilegiata” si riferisce al fatto che, per accedere a tale trattamento pensionistico, non occorra rispettare dei requisiti né contributi né di anzianità. Vediamo quindi di capire meglio a quali condizioni e come accedere a tale trattamento previdenziale.
Requisito fondamentale per poter accedere alla pensione privilegiata è l’accertamento dell’infermità e della sua causa scatenante, ovvero la causa di servizio: il soggetto deve essere stato dichiarato inabile al lavoro a causa, o concausa, dell’attività lavorativa prestata. A titolo di esempio, la malattia causata dall'attività lavorativa include le malattie correlate all’amianto, dall'uranio impoverito, dalle onde ionizzanti e altri materiali considerati causa di malattie gravi.
Tra i requisiti infatti che consentono il diritto alla pensione privilegiata ci sono infatti:
L'accertamento clinico del CMO prevede una valutazione diagnostica, da cui risulti:
A seconda della situazione concreta in cui si trova il lavoratore, la pensione di privilegio può essere versata secondo due modalità principali, che variano per i dipendenti privati e per i militari.
Iniziando dalla categoria dei privati, le possibilità sono due:
Per quanto riguarda invece i militari, troviamo due diverse modalità di corresponsione della pensione:
Se il danno non ha provocato l’impossibilità al lavoro, i dipendenti pubblici hanno diritto o alla pensione privata ordinaria o a quella tabellare, sempre a seconda del danno arrecato al lavoratore.
Per quanto riguarda l'ammontare della prestazione occorre distinguere in base alla tabella relativa che prevede:
Nel caso in cui il dipendente abbia raggiunto il livello di età pensionabile, la pensione privilegiata viene aumentata del 10%.
Per quanto riguarda il discorso del cumulo, i trattamenti con assegno sono cumulabili con i redditi da lavoro, oltre al cumulo nel caso di coesistenza con altre malattie o infermità e il relativo assegno di cumulo.
Nel caso di aggravamento delle condizioni della malattia, salvo le ipotesi in cui sia stato previsto un assegno rinnovabile o un assegno privilegiato, per i quali l'aggiornamento viene disposto d'ufficio, il soggetto interessato può promuovere un ‘istanza per ottenere:
La richiesta per la dichiarazione dell'aggravio non può essere proposta per oltre due volte per la stessa infermità. Tuttavia, la domanda è proponibile ulteriormente solo dopo trascorsi 10 anni.
In caso di rigetto della domanda per l’ottenimento della pensione privilegiata, è possibile proporre un ricorso alla Corte dei Conti, che provvederà a disporre eventuali accertamenti se necessario.
Il trattamento pensionistico o dell’assegno può essere previsto non solo a favore del diretto interessato ma anche dei suoi superstiti. Più nello specifico, la pensione può essere dichiarata a favore di:
La domanda per la pensione privilegiata può essere proposta entro cinque anni dalla cessazione del servizio, nel caso in cui la malattia non sia stata dichiarata causata dall’attività lavorativa. Tale termine è innalzato a 10 anni in caso di morbo di Parkinson o altri tipi di malattie ad eziopatogenesi.
Per le malattie a lunga latenza, il termine di cinque anni decorre dalla manifestazione della malattia stessa.
Inoltre, la pensione privilegiata inizia a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta. Tuttavia, per richiedere la pensione fin dalla cessazione del rapporto lavorativo, è necessario proporre la domanda entro due anni dal termine del rapporto lavorativo stesso.
La proposizione della domanda può avvenire in due nodi:
Quando la domanda avviene tramite l’Inps, può essere proposta attraverso il portale online a condizione di essere in possesso dello SPID o della CIE. Ai fini dell'inoltro è necessario entrare nell’apposita sezione e caricare i due documenti relativi all'accertamento clinico da parte del CMO e del nesso di causalità. Diversamente potrà essere contattato il numero verde di assistenza dell’Inps.
I tempi non dovrebbero superare i 30 giorni salvo casi specifici.
La domanda è gratuita ma, nel caso in cui ci si affidi ai Patronati, potrebbe essere previsto l’addebito di un costo per il servizio.